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ART. 1
È costituita la Federazione delle Associazioni Medico-Legali Italiane. La Federazione è libera, apolitica, aconfessionale e non persegue finalità di lucro. La Federazione rappresenta ai massimi livelli le istanze condivise di ogni singola Associazione e promuove incontri di crescita sia scientifica che deontologica.
ART. 2
Associazioni fondatrici sono: l’Associazione Medico-Legale Ambrosiana l’Associazione dei Medici Legali di Piacenza l’Associazione Medico-Legale Pavese l’Associazione Medico-Legale Insubrica l’Associazione Medico-Legale Estense l’Associazione Parmense dei Medici Legali e delle Assicurazioni
ART. 3
Possono federarsi associazioni analoghe a quelle fondatrici, previa domanda scritta e approvazione da parte del Consiglio Federativo.
ART. 4
Il Consiglio Federativo è composto da due delegati per ogni Associazione federata. Dei due delegati, uno è titolare, l’altro supplente: il primo con diritto di voto, il secondo con sola funzione consultiva, questi comunque potendo votare in caso di assenza del delegato titolare. Per impedimento dei delegati, è ammessa la presenza di altri rappresentanti di quella associazione, purché muniti delle relative autorizzazioni scritte firmate dai delegati impediti; queste devono poi essere allegate al verbale della seduta.
ART. 5
Ogni delegato viene indicato dalla associazione di appartenenza e il suo mandato dura sino a quando si dimette da sé o dalla stessa associazione viene sostituito con altro delegato.
ART. 6
Il Consiglio Federativo elegge il presidente della Federazione. Il presidente può essere scelto sia all’esterno del Consiglio stesso, sia al suo interno tra i delegati titolari, resta in carica due anni ed è rieleggibile. Per l’elezione a presidente di un soggetto esterno al Consiglio Federativo è necessaria l’unanimità dei voti dei presenti alla seduta consiliare. Per l’elezione a presidente di un soggetto interno al Consiglio Federativo è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti alla seduta consiliare. In caso di non raggiungimento della maggioranza richiesta, il presidente potrà essere eletto con la sola maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto e il suo mandato avrà durata di sei mesi. Il presidente è rieleggibile e la sua elezione può avvenire per scrutinio sia segreto che nominale o anche per acclamazione; le modalità elettive sono decise a maggioranza assoluta dai presenti a quella seduta consiliare. Colui che ha svolto il ruolo di presidente assume la qualifica di past-president e può partecipare agli organi assembleari e direttivi con ruolo consultivo.
ART. 7
Il Consiglio Federativo elegge al suo interno, scegliendo tra i delegati titolari a maggioranza assoluta e secondo le modalità indicate per l’elezione del presidente, un segretario e un tesoriere che, ferme le condizioni della loro nomina a delegati, restano in carica due anni e sono rieleggibili.
ART. 8
Il presidente è il legale rappresentante della Federazione, ne presiede il consiglio, definisce gli ordini del giorno, gestisce i rapporti con gli associati, con le altre associazioni professionali, con le istituzioni della sanità e forensi e con le imprese operanti nel settore delle assicurazioni. Il segretario ha funzioni di vice-presidente, cura i verbali delle sedute consiliari e invia le convocazioni del consiglio medesimo con l’ordine del giorno. Il tesoriere amministra il patrimonio della Federazione e predispone i bilanci preventivo e consun-tivo da sottoporre alle Associazioni federate per l’approvazione.
ART. 9
La Federazione ha sede legale presso l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano, sito in Milano, Via Lanzone n° 31.
ART. 10
Le delibere sono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, quello del segretario che ne fa le veci.
ART. 11
Il Consiglio Federativo è convocato secondo necessità, comunque non meno di due volte l’anno, dal presidente o dal segretario in caso d’impedimento del presidente o dalla maggioranza semplice dei delegati titolari.
ART. 12
Per modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi dei delegati titolari, valendo uno il voto del presidente e uno il voto del segretario.
ART. 13
Ogni singola Associazione concorre alle spese di gestione della Federazione in una misura fissa e in una variabile. La quota fissa è annuale, uguale per tutte le Associazioni, giusto sufficiente alla gestione ordinaria della Federazione. La quota variabile è stabilita a seconda delle necessità straordinarie e variamente attribuita a ogni singola Associazione. Entrambe le quote sono decise dal Consiglio Federativo. Il mancato concorso alle spese secondo la quota di competenza è motivo di esclusione dalla Federazione.
ART. 14
Una volta l’anno il tesoriere stila rendiconto finanziario che trasmette a ogni singolo delegato e da questi comunicato alla propria Associazione. L’approvazione del rendiconto avviene a maggioranza assoluta dei presenti in occasione della prima riunione utile del Consiglio Federativo.
ART. 15
A discrezione del consiglio, secondo necessità, a votazione nominale con maggioranza assoluta dei delegati titolari presenti alla seduta, è possibile la costituzione di una giunta consiliare.
ART. 16
La giunta consiliare sarà formata secondo criteri stabiliti dal consiglio, criteri che il consiglio dovrà approvare con votazione nominale e a maggioranza assoluta. La giunta consiliare verrà dotata di uno statuto che sarà elaborato dal consiglio federativo e i cui articoli avranno validità solo se singolarmente votati nominalmente a maggioranza assoluta dei delegati titolari presenti alla seduta.
ART. 17
Dalla giunta consiliare non potrà essere mai esclusa alcuna delle associazioni fondatrici. Queste ne saranno membri permanenti per garantire la continuità di quegli intenti che hanno dato vita alla Fe-derazione delle Associazioni Medico Legali Italiane.
ART. 18
La Federazione può essere sciolta a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto previa convocazione a mezzo lettera raccomandata A.R. contenente ordine del giorno ove sia esplicitamente contemplato detto scioglimento. Per questa, come per tutte le altre votazioni, non sono ammesse deleghe tra titolari di associazioni diverse. Le eventuali rimanenze monetarie saranno, all’atto dello scioglimento, ridistribuite alle varie Associazioni in quel momento aderenti alla Federazione e in misura proporzionata al contributo versato.
ART. 19
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge e i principi generali in materia. |
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